|
Possono
essere annullate le multe notificate al
vecchio indirizzo di residenza che
figura ancora nella carta di
circolazione se l’automobilista ha nel
frattempo cambiato casa. Verificato che
il multato non abita più a quell’indirizzo,
l’amministrazione dovrebbe avviare le
procedure formali per dichiararne
l’irreperibilità, ma se non lo fa la
multa è a rischio di annullamento. Lo
afferma una sentenza della Cassazione
(18049/11) dando ragione ad una
automobilista alla quale erano arrivate
dodici multe al vecchio indirizzo di
casa. |
|
Il Tribunale di Napoli ne aveva
convalide sette, notificate a mezzo
posta, perchè secondo i giudici «era
valida la notifica all’indirizzo
ufficiale risultante dal Pra». Ma ciò
non è sufficiente, spiega la Cassazione:
«la validità della notificazione non è
fondata sul semplice tentativo della
stessa presso uno dei luoghi risultanti
dai documenti ivi menzionati, bensì sul
necessario espletamento delle formalità
previste per le ipotesi d’irreperibilità
del destinatario, sia per quanto
riguarda la notificazione ordinaria, sia
per quella postale. Ne consegue che
nell’ipotesi di trasferimento del
trasgressore in un luogo non annotato
nella carta di circolazione, la
notificazione sia ordinaria che postale,
per essere valida richiede
necessariamente l’espletamento delle
formalità previste dall’art 140 del
codice di procedura civile per il caso
di irreperibilità del destinatario».
Invece, «l’amministrazione comunale si
era limitata a depositare l’avviso di
ricevimento della notifica effettuata
per posta e restituita con la dicitura
"sloggiato" senza fornire alcuna prova
sulla stessa incombente in ordine
all’espletamento delle successive
formalità previste per il caso di
irreperibilità del destinatario
indispensabili per la validità della
notifica», quindi le multe sono state
annullate. |