MULTE NULLE SE l’INDIRIZZO E’ VECCHIO

 

 Possono essere annullate le multe notificate al vecchio indirizzo di residenza che figura ancora nella carta di circolazione se l’automobilista ha nel frattempo cambiato casa. Verificato che il multato non abita più a quell’indirizzo, l’amministrazione dovrebbe avviare le procedure formali per dichiararne l’irreperibilità, ma se non lo fa la multa è a rischio di annullamento. Lo afferma una sentenza della Cassazione (18049/11) dando ragione ad una automobilista alla quale erano arrivate dodici multe al vecchio indirizzo di casa.

Il caso

Il Tribunale di Napoli ne aveva convalide sette, notificate a mezzo posta, perchè secondo i giudici «era valida la notifica all’indirizzo ufficiale risultante dal Pra». Ma ciò non è sufficiente, spiega la Cassazione: «la validità della notificazione non è fondata sul semplice tentativo della stessa presso uno dei luoghi risultanti dai documenti ivi menzionati, bensì sul necessario espletamento delle formalità previste per le ipotesi d’irreperibilità del destinatario, sia per quanto riguarda la notificazione ordinaria, sia per quella postale. Ne consegue che nell’ipotesi di trasferimento del trasgressore in un luogo non annotato nella carta di circolazione, la notificazione sia ordinaria che postale, per essere valida richiede necessariamente l’espletamento delle formalità previste dall’art 140 del codice di procedura civile per il caso di irreperibilità del destinatario». Invece, «l’amministrazione comunale si era limitata a depositare l’avviso di ricevimento della notifica effettuata per posta e restituita con la dicitura "sloggiato" senza fornire alcuna prova sulla stessa incombente in ordine all’espletamento delle successive formalità previste per il caso di irreperibilità del destinatario indispensabili per la validità della notifica», quindi le multe sono state annullate.

 

     

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